Intestazione fiduciaria di titoli azionari: interposizione reale e non fittizia. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5507 del 21 marzo 2016)

L'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Accade talvolta che i soci di una società di capitali ricorrano all'intestazione fiduciaria delle partecipazioni (quote, azioni). Le finalità sono spesso riconducibili ad esigenze di riservatezza. La qualificazione giuridica della fattispecie è indubbiamente riconducibile alla interposizione reale.
Ne segue che non possa essere invocata da parte del soggetto interponente, alcuna delle regole, delle tutele e dei diritti che presiedono la qualità di socio, la quale per i terzi è esclusivamente in capo al soggetto (realmente) interposto.

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