"Intestazione" di quota di cooperativa edilizia, oggetto della collazione e liberalità indiretta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 56 del 3 gennaio 2014)

La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., tale quota esprimendo non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il padre aveva provveduto ad "intestare" al figlio ab origine la quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, ciò che aveva successivamente consentito al figlio di essere attributario di un immobile. Che la detta "intestazione" costituisca donazione indiretta non è invero dubitabile. Come tuttavia effettuare la collazione? Per imputazione (come per qualsiasi partecipazione sociale) ovvero per conferimento in natura (come per gli immobili)?
La S.C., evocando la fondamentale SSUU 9282/92, ha statuito nel secondo senso. Ciò che conta è infatti, nell'ipotesi di donazione indiretta, il bene ultimo che il disponente intendeva donare. Nel caso della cooperativa edilizia il cui oggetto sia la costruzione di alloggi da assegnare in proprietà ai soci, il collegamento della partecipazione all'immobile è un vero e proprio diritto di credito del socio, costituendo l'assegnazione il risultato ultimo dell'attività sociale.

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