Interversione del possesso: applicabilità dell’art. 1164 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18255 del 17 settembre 2015)

L'art. 1164 c.c., regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, non è applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinsecato in un'attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'interversione del possesso (fenomeno ben diverso dal mutamento della detenzione in possesso, normativamente descritto dall'art. 1141 cod.civ.) ha come presupposto l'individuazione in capo al possessore di un animus che originariamente si qualifichi come corrispondente ad un diritto reale parziario, idoneo cioè ad evolvere verso un diritto dominicale pieno. Si tratta di una differenza qualitativa e non meramente quantitativa, come invece accade nella differente ipotesi in cui il possessore sia tale in riferimento ad una quota indivisa di comproprietà.

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