Interruzione della prescrizione. Estensibilità delle cause interruttore ai condebitori solidali. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8208 del 28 marzo 2025)
La disciplina dell’art. 1310, comma 2, cod.civ., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod.civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.