Interruzione della prescrizione. Estensibilità delle cause interruttore ai condebitori solidali. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8208 del 28 marzo 2025)

La disciplina dell’art. 1310, comma 2, cod.civ., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod.civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 2945 cod.civ., relativo agli effetti della notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio e della pendenza del susseguente procedimento civile, contiene una regola del tutto peculiare in tema di interruzione della prescrizione. La relativa fattispecie è stata appellata come "interruzione ad effetti permanenti" o mista, interruttivo-sospensiva, ponendosi, per l'appunto, come ipotesi che partecipa sia delle caratteristiche della disciplina della interruzione, sia di quella della sospensione della prescrizione.
Come si confronta questa disciplina con il modo di disporre dell'art. 1310 cod.civ., dettato in tema di rapporti tra condebitori solidali? Mentre il primo comma della norma prevede infatti che l'effetto degli atti interruttivi della prescrizione si estenda agli altri condebitori, il secondo comma della norma prevede una regola differente.
La sospensione della prescrizione, nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha, infatti, effetto riguardo agli altri.
Ciò premesso, la S.C. ha statuito che l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione descritto dall'art. 2945 cod.civ. produca i propri effetti anche nei confronti del condebitore solidale che non abbia preso parte al processo, sottolineando il carattere del tutto particolare della situazione, che non segue la disciplina del II comma dell'art. 1310 cod.civ..

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