Interpretazione e "riqualificazione" del contratto ai soli fini tributari. (CTR Roma, Sez. XIV, sent. n. 6339 del 30 novembre 2015)

Il giudice tributario può interpretare e riqualificare il negozio dedotto dalle parti ai fini impositivi, sia per escludere, che per ritenere sussistente una simulazione, e ciò indipendentemente dai requisiti formali per la sussistenza della simulazione, essendo la finalità della qualificazione ai fini tributari volta ad accertare la capacità contributiva del soggetto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un atto di vendita immobiliare tra marito e moglie era stato assunto dal fisco a base di un accertamento sulla capacità reddituale della coniuge acquirente, essendo il pagamento del prezzo incompatibile rispetto al reddito dichiarato. La contribuente eccepiva tuttavia la reale natura donativa dell'atto, desumibile dalla clausola in base alla quale le spese della vendita erano a carico del venditore e non dell'acquirente.
I Giudici danno ragione a tale tesi: dall'elemento invocato si può desumere interpretativamente che esista un interesse esclusivo del venditore alla stipulazione dell'atto, che si presume pertanto come simulato e connotato da una causa liberale e non onerosa.

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