Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR). (Circolare N. 43/E, Agenzia delle Entrate)

È stata emanata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 43/E recante "Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR).".
Leggi il testo completo della circolare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La circolare affronta il tema della possibilità o meno di poter fruire della detraibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per l’acquisto del box auto (agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio) in relazione alle spese di costruzione con la sola certificazione da parte della società venditrice anche in difetto di corresponsione del prezzo mediante bonifico bancario.
La risposta è affermativa in base al seguente ragionamento.
a) Il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale è strumentale rispetto all’applicazione della ritenuta d’acconto a carico dei percettori. Le banche e "Poste Italiane" devono infatti operare nei confronti delle imprese che percepiscono compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, (ex art. 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122). Ai sensi di tale norma “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
b) Con risoluzione n. 55/E del 2012, si è statuito che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la predetta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
c) Tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale, può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
d) Alla stessa conclusione (nel senso della fruibilità della detrazione) si può giungere a condizione che il contribuente acquirente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Dunque, concludendo l'articolato ragionamento, il lieto fine si prospetta sol che l'impresa attesti tale ultima circostanza in forza di una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

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