Indivisibiità del cortile comune condominiale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 4014 del 18 febbraio 2020)

L’esclusione della condominialità del bene – e dunque l’inapplicabilità dell’art. 1119 c.c. - non ne comporta in automatico la divisibilità. Se infatti il bene è oggetto di comunione, ai sensi degli artt. 1111 e 1112 c.c., la divisione è possibile solo se non ne pregiudica la destinazione d’uso.
È esclusa la divisione del cortile dello stabile di proprietà non condominiale se il bene cessa di servire all’uso a cui è destinato. L’azione può essere proposta anche da uno dei comproprietari ma spetta al giudice valutare che l’immobile di proprietà comune mantenga la destinazione originaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la pronunzia in considerazione viene sancita la non divisibilità del cortile comune condominiale, non astrattamente in quanto tale, bensì in relazione al fatto che, così disponendo, ne verrebbe pregiudicata la funzionalità. Tale valutazione non può non spettare al Giudice al quale viene affidato il merito della questione.

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