Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124".
Il D.Lgs. introduce importanti modifiche al Dpr 380/2001.

Commento

(di Daniele Minussi)
Continua l'interminabile minuetto normativo in materia edilizia. Non poteva il legislatore nostrano sfuggire al fascino discreto di un "rinfrescata" alle sigle, ai fantasiosi acronimi che via via nel tempo si susseguono per definire le istanze, i procedimenti, i provvedimenti che contrassegnano le opere edilizie. Così, spazzata via la "super DIA",e la "CIL" semplice, è stata introdotta una nuova SCIA e una CILA "residuale".
Con il D.Lgs. 25 novembre 2016 n.222 la disciplina portata dal T.U. 2001/380 è stata ancora una volta innovata a far tempo dall'11 dicembre 2016.
All'esito della novellazione l'attività edilizia può essere così distinta:
a) attività edilizia libera. Vengono in esame interventi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo e che sono enumerati dal novato art.6 del T.U.;
b) attività soggetta a permesso di costruire. Gli interventi edilizi per i quali risulta necessario munirsi previamente di permesso di costruire sono previsti all'art.10 del T.U.; la procedura di rilascio del premesso ha subito modificazioni (art.20 del T.U.)
c) attività soggetta a SCIA. Si tratta degli interventi edilizi contemplati agli artt.22 e 23 del T.U., che possono essere attuati previa presentazione di SCIA, la quale potrà essere inoltrata anche per interventi edilizi di rilievo in alternativa rispetto al permesso di costruire (come peraltro già in relazione alla abrogata "super DIA").
d) attività edilizia soggetta a CILA (comunicazione inizio lavori asseverata). Vengono in considerazione tutti gli interventi edilizi "residuali" in quanto non ricompresi nelle prime tre categorie di cui sopra. La relativa previsione è contenuta nell'art.6-bis del T.U..

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