Indicazioni necessarie per la costituzione di servitù. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26516 del 19 ottobre 2018)

Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un padre dona ai figli alcuni beni immobili che vengono contestualmente assoggettati a divisione. Il relativo atto notarile fa menzione del diritto da parte di uno dei donatari, attributario della proprietà esclusiva di una unità immobiliare posta a piano rialzato, di lavare e stendere i panni sul lastrico solare dell'edificio. Anche in difetto della precisa individuazione, con specifico riguardo all'unità negoziale costituita dalla costituzione del diritto parziario in re aliena, del fondo dominante e di quello servente, la S.C., confermando la pronuncia in grado d'appello, è stata ritenuta validamente costituita la servitù di sciorinio dei panni. L'ipotesi in considerazione, ancorchè si presti suggestivamente ad essere qualificata nell'ambito di cui all'art. 1062 cod.civ., possiede tuttavia una matrice negoziale, estranea alla modalità della costituzione "per destinazione del padre di famiglia", che tale carattere invece non possiede.

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