Indicazioni necessarie per la costituzione di servitù. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26516 del 19 ottobre 2018)
Per la valida costituzione di una servitù, non è necessario che il titolo contenga la specifica descrizione del fondo dominante e del fondo servente, essendo sufficiente che questi ultimi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto.