Indennità ex art.34 legge 392/1978: valenza della clausola che esclude l’attività a contatto con il pubblico ed espressa indicazione nel contratto di locazione di un'attività che detto contatto postula indispensabilmente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2659 del 5 febbraio 2013)
Deve ritenersi inefficace oppure nulla, la clausola del contratto di locazione dell’immobile a uso non abitativo la quale da una parte esclude l’utilizzo del bene per attività a contatto con il pubblico e dall’altra ne autorizza l’adibizione ad attività che invece detto contatto comunque prevedono secondo l’esperienza comune, come ad esempio l’officina per autoriparazioni, dovendosi ritenere detta clausola elusiva dell’obbligo dell’indennità di avviamento a carico del locatore.