In tema di successione per rappresentazione. (Cass. Civile, Sez. II, ord. n. 3140 del 7 febbraio 2025)

In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza in esame configura la rappresentazione come una successione diretta al de cuius in relazione alla quale rimane immodificata la delazione ereditaria. Giova osservare come si fosse disputato nel passato se l'istituto avesse a che fare con l'aspetto della vocazione ovvero con quello della delazione ereditaria. Nel primo senso si eraosservato che l'aspetto soggettivo della chiamata in favore del rappresentante ha modo di esplicarsi in via mediata, sulla scorta dell'impossibilità o della mancanza di volontà in ordine all'accettazione dell'eredità da parte del rappresentato. E' però vero che la vocazione del rappresentante pare piuttosto riannodarsi autonomamente al modo di disporre della legge. Per questi motivi, sembra rispondere maggiormente alla fisionomia dell'istituto come riconducibile all'aspetto della delazione, sia pure indiretta.

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