In tema di servitù di uso pubblico. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28869 del 19 ottobre 2021)

La servitù di uso pubblico, quale diritto dal contenuto non predeterminato, ma funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale, diretta a realizzare un fine di pubblico interesse, consiste in un peso posto a carico di un bene immobile in favore, non già di altro bene immobile, bensì di soggetti, i quali si identificano in una collettività indistinta di persone, che ne beneficiano "uti cives".

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in commento mette a fuoco il carattere sostanziale della servitù di uso pubblico. Essa, come tale, non consiste nel peso imposto ad un fondo a vantaggio di altro fondo (dominante), essendo posta a vantaggio di una sfera indeterminata di persone formanti una collettività radicata su un territorio. Non si può non osservare come questa peculiarità metta in crisi sia il requisito della predialità, sia quello della vicinitas.

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