In tema di rinunzia alla prescrizione. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8304 del 29 marzo 2025)

La rinunzia alla prescrizione, che può intervenire solo quando questa è compiuta e non in epoca precedente, ha natura negoziale, essendo caratterizzata dalla manifestazione di una dichiarazione di volontà con effetto definitivamente dismissivo del diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento dell’obbligazione; come tale, trattandosi di un comportamento abdicativo di un diritto, detta rinuncia non può essere integrata da un comportamento processuale, che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. precisa il carattere negoziale della rinunzia ad avvalersi della prescrizione, tuttavia senza mettere a fuoco compiutamente la distinzione tra rinunzia espressa e rinunzia tacita. Se è vero, infatti, che la prima possiede indubbiamente natura negoziale, non altrettanto è a dirsi per la seconda.
nel caso di specie, gli attori avevano domandato alla banca convenuta la restituzione del capitale afferente ad un certificato di deposito, sostenendo che la banca non avesse rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa sui depositi dormienti. La banca aveva eccepito la prescrizione della domanda e, in via subordinata, di aver già adempiuto all'obbligazione di restituzione. Secondo la Corte d'Appello di Roma, la cui decisione è stata confermata dalla Cassazione, se è vero che la prescrizione può essere tacitamente rinunciata dal debitore attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della stessa, è tuttavia anche vero che l'eccezione di prescrizione non sarebbe incompatibile con la deduzione di un avvenuto adempimento dell'obbligazione, come nel caso di specie. Tale deduzione della convenuta, in particolare, non equivarrebbe alla manifestazione di una rinuncia alla prescrizione, dal momento che la relativa difesa era stata svolta in via subordinata.

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