In tema di rinunzia alla prescrizione. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 8304 del 29 marzo 2025)
La rinunzia alla prescrizione, che può intervenire solo quando questa è compiuta e non in epoca precedente, ha natura negoziale, essendo caratterizzata dalla manifestazione di una dichiarazione di volontà con effetto definitivamente dismissivo del diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento dell’obbligazione; come tale, trattandosi di un comportamento abdicativo di un diritto, detta rinuncia non può essere integrata da un comportamento processuale, che in sé rappresenta una necessaria difesa dei propri diritti.