In tema di presupposti per la nomina di amministrazione di sostegno: possibilità di adozione di strumenti giuridici differenti. Nomina di curatore speciale (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 25890 del 22 settembre 2025)

In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali “evitanti” assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell’interessata).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia da atto della complessità del tema relativo all'accertamento dei presupposti in base ai quali ritenere una persona abbisognevole di un amministratore di sostegno. Vi sono ipotesi di persone, le cui capacità cognitive e volitive non possono essere fondatamente escluse, le quali si comportano in maniera tale da essere giudicata, con il metro ordinario, come stravagante, evitante ovvero anche semplicemente eccentrica. Ciò non pertanto, ha deciso la S.C., una persona perde la possibilità di esprimere la propria volontà o il diritto di determinare la propria condotta, potendosi ricorrere anche a strumenti meno invasivi rispetto alla nomina di amministratore di sostegno, quali il curatore speciale ai sensi del I comma dell'art. 78 c.p.c..

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