In tema di legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27700 del 16 ottobre 2025)

Ai sensi dell’art. 1131 cod.civ., l’amministratore di condominio ha il potere di agire e resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, escluse le azioni incidenti sulla condizione giuridica dei beni stessi, ossia sull’estensione del relativo diritto di condominio, sicché, in tali ipotesi, la legittimazione dell’amministratore può trovare fondamento esclusivamente nel mandato conferitogli da ciascuno dei partecipanti alla comunione e non già nel meccanismo deliberativo dell’assemblea condominiale, ad eccezione di un’unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie si trattava di resistere ad una domanda svolta da un condomino e volta alla costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio attraverso l’area di proprietà del condominio (ma anche di ogni condomino). La S.C. ha escluso la sussistenza della legittimazione dell'amministratore a stare nel relativo giudizio, dal momento che il tema attiene alle limitazioni dei diritti dominicali su beni comuni aventi a che fare con la parallela sussistenza di diritti facenti capo a ciascun condomino. Poteri in tal senso potrebbero soltanto promanare dal rilascio di apposita procura o dall'adozione di una deliberazione assembleare assunta all'unanimità.

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