In tema di interruzione del termine prescrizionale. Rilevanza della concreta conoscenza dell'atto di esercizio del diritto. (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 3334 del 10 febbraio 2025)

Occorre rimette la causa alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, per la risoluzione del contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente "esercizio del diritto", non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, l'esercizio del diritto (si pensi al transito su un percorso carrabile in relazione ad una servitù prediale) si pone quale atto interruttivo del termine prescrizionale. Dopo ciascun atto che concreta l'esercizio del diritto, riprende a correre il termine che, una volta spirato, condurrebbe all'estinzione della situazione soggettiva attiva. Premesso ciò, la delicata questione che si poneva all'attenzione della S.C. è costituita dalla necessità o meno che l'atto per il cui tramite il diritto viene esercitato sia in concreto venuto a conoscenza di colui che si gioverebbe dell'estinzione del diritto. Non v'è chi non veda che, nell'ipotesi in cui tale elemento fosse ritenuto indispensabile, potrebbe essere posto a carico del titolare del diritto un onere probatorio assai gravoso: quello cioè di dar conto che il singolo atto che sostanzia l'esercizio del diritto sia giunto a conoscenza di colui che ha un interesse all'estinzione del diritto per prescrizione. La questione, per la sua delicatezza, è stata rimessa alla valutazione per l'eventuale assegnazione alle SSUU.

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