In tema di donazione obnuziale. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1950 del 29 gennaio 2026)

La donazione obnuziale è un negozio formale e tipico, caratterizzato dall’espressa menzione, nell’atto pubblico che la contiene, che l’attribuzione patrimoniale, eseguita da uno degli sposi o da un terzo, sia “compiuta in riguardo di un futuro determinato matrimonio” e tale precisa connotazione della causa negoziale deve espressamente risultare dal contesto dell’atto, giacché il legislatore ha inteso tipizzarlo nei suoi requisiti di forma e sostanza, in vista del particolare regime di perfezionamento, efficacia e caducabilità che lo distingue dalle altre donazioni

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia specifica il peculiare atteggiarsi degli elementi della causa e della forma proprio della donazione obnuziale. Dal tenore testuale della stessa, infatti, occorre che si ritragga espressamente il riferimento specifico alle nozze in funzione della quale l'atto donativo viene perfezionato. Giova rammentare che la liberalità in esame, che si perfeziona senza che vi sia bisogno di accettazione da parte del donatario, non produce comunque effetto fino a che le nozze non si siano celebrate.

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