In tema di diritto di recesso ex art. 30 T.U.F.. (Cass. Civile, Sez. I, ord. n. 4282 del 19 febbraio 2025)

Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco le ipotesi in cui spetta il diritto di recesso di cui all'art. 30 Tuo (cui è correlata la previsione di nullità di cui al VII comma della stessa norma per il caso in cui sia assente il riferimento a tale facoltà). Esso rinviene applicazione anche nell'ipotesi della vendita fuori sede in esecuzione di ordini del cliente che traggano origine da un contratto-quadro stipulato con quest'ultimo.

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