In tema di "difetto di costruzione" di cui all’art. 1669 cc. (Cass. Civ., Sez. II, n. 20307 del 4 ottobre 2011)

Il difetto di costruzione che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia torna sul concetto di "difetti di costruzione" di cui all'art. 1669 cod.civ., norma dettata in tema di appalto, ma la cui portata è spesso evocata anche in materia di vendita immobiliare e di responsabilità per illecito extracontrattuale. Non si tratta semplicemente di vizi nelle parti strutturali, ma anche di difettosità che incidano sulle parti che hanno a che fare con l'attitudine del bene a durare nel tempo.

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