In tema di decadenza delle agevolazioni fruite per l'acquisto di terreno edificabile da utilizzare entro cinque anni (similmente a quelle “prima casa”) non è il contribuente a dover autodenunciare la mancata fruizione del bene. Potere impositivo del Fisco entro tre anni dalla rivendita e non per cinque anni. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 27484 del 9 dicembre 2013)

Deve applicarsi anche alla fattispecie del terreno che sorge in aree soggette a piani particolareggiati rivenduto prima del quinquennio senza utilizzo a fini edificatori il principio secondo cui in tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" di cui all'art. 1, comma VI, legge n. 168/1982 (e di altre analoghe previsioni legislative), per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli artt. 18 d.P.R. n. 634/1972 e 19 d.P.R. n. 131/1986 che stabiliscono l'obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all'Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta. Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Fisco decade dal potere impositivo se non contesta la decadenza del contribuente dalle agevolazioni di cui all'art.33 della legge 388/2000 entro tre anni a far tempo dalla rivendita del terreno che non sia stato utilizzato dal costruttore acquirente per finalità edificatorie entro il quinquennio dall'acquisto.
Non trovano applicazione, in particolare, le norme in base alle quali i contraenti o i loro aventi causa hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio entro venti giorni il verificarsi di eventi che cagionano ulteriore liquidazione di imposta (es: la verificazione di una condizione sospensiva). L'applicabilità di siffatte disposizioni avrebbe importato la sussistenza del potere di liquidare la maggiore imposta per i cinque anni susseguenti al giorno in cui sarebbe stata da presentare la denuncia dell'evento generatore della maggiore imposta (nella specie, la rivendita del terreno).

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