In tema di conversione del negozio nullo. (Cass. Civile, Sez. I, sent. n. 19 del 2 gennaio 2025)

Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 cod.civ., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione, poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione, ma sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto anche solo in parte dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronuncia in esame "oggettivista" la valutazione che deve presiedere alla conversione del negozio nullo. Non si tratta di ricercare un elemento di volizione delle parti, ma di giudicarne l'intento pratico quale emergente dall'oggettività giuridica manifestata con il negozio affetto da invalidità. Nell'ipotesi in cui, fattualmente, possa concludersi che gli interessi delle parti quali ricavabili dal perfezionamento dell'atto siano anche solo in parte soddisfatti dal nuovo atto all'esito della conversione, essa diviene praticabile. Viene infatti correttamente rilevato come,, altrimenti, la ricerca di un elemento volitivo non potrebbe non comportare la consapevolezza della causa di invalidità dell'atto stesso oggetto di conversione, ciò che si paleserebbe come contrastante con la ratio stessa dell'istituto.

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