In tema di aggravamento della servitù di passaggio. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 40319 del 16 dicembre 2021)

In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si propone di stabilire, in difetto di specifiche prescrizioni contenute nell'atto costitutivo del diritto reale, quando possa dirsi configurabile una situazione definibile in chiave di "aggravamento" della servitù. In questo senso non è sufficiente che intervenga una qualsiasi modificazione per effetto della quale abbia luogo un maggiore afflusso di transito (venendo in considerazione una servitù di passaggio), occorrendo piuttosto che intervenga una condizione dannosa non prevedibile al tempo della costituzione della servitù

Aggiungi un commento