Impugnazione della deliberazione condominiale per eccesso di potere. In tema di determinazione del compenso dell'amministratore. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7615 del 16 marzo 2023)

L'impugnativa della delibera assembleare per vizio di eccesso di potere, vizio che si caratterizza per il perseguimento da parte della maggioranza di interessi non aderenti a quelli del condominio e vantaggiosi solo per alcuni dei partecipanti o di terzi, impone al giudice di verificare se la volontà assembleare si sia formata per finalità estranee al condominio, deviando dall'interesse della compagine condominiale, arrecando pregiudizio ai suoi partecipanti. In particolare, nel caso in cui alcuni condomini contestino come eccessiva, sproporzionata ed irragionevole la determinazione del compenso dell'amministratore da parte dell'assemblea, il giudice non può limitarsi a ricondurre la determinazione adottata nell'ambito della discrezionalità di merito spettate all'organo deliberativo, ma deve valutare, sulla base degli elementi di prova o indicazioni offerti dalle parti, in ordine, ad esempio, ai parametri di mercato in vigore per condominii di analoghe dimensioni, se, nel determinare la misura del compenso, la delibera abbia effettivamente perseguito l'interesse dei partecipanti del condominio ovvero sia stata ispirata dall'intento di recare vantaggi all'amministratore in carica.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' possibile sindacare il merito della deliberazione assembleare? Nel caso di specie si trattava della decisione relativa alla misura del compenso dell'amministratore, definita a livello irragionevole e, pertanto, oggetto di impugnazione. La risposta della S.C. è affermativa: è pertanto impugnabile le deliberazione rispetto alla quale si sia dato conto del perseguimento in concreto di un interesse non già proprio dei condomini, ma proprio dell'amministratore. In senso analogo, si veda Tribunale di Lecco, 13 giugno 2014, che ha sancito l'annullabilità della delibera di nomina dell'amministratore.

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