Impugnabilità per errore del matrimonio. Profili probatori. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 3742 del 13 febbraio 2017)

Il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale l’orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente, patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con ordinaria terapia antibiotica).

Commento

(di Daniele Minussi)
Al di là della facile ironia che potrebbe suscitare la fattispecie concreta, la pronunzia in considerazione mette a fuoco come non sia sufficiente la prova della alterazione patologica e la situazione soggettiva di ignoranza di essa da parte del coniuge che svolge l'impugnativa a cagione dell'errore: risulta infatti indispensabile che il giudicante reputi che l'ordinario svolgimento della vita familiare possa risultare pregiudicato per effetto della malattia.

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