Imposta sulla plusvalenza da cessione immobiliare. Accertamento di maggiore valore ai fini dell'imposta di registro, definizione da parte del solo acquirente: è vincolato anche il venditore? (CTR sez. staccata Brescia, Sez. LXVII, sent. n. 1763 del 20 aprile 2015)
Nel caso in cui l’acquirente abbia definito la pretesa tributaria dell’Agenzia delle Entrate con atto di accertamento, detto intervenuto adempimento da parte di uno dei debitori (acquirente) ha effetto liberatorio nei confronti degli altri a norma dell’art. 1292 c.c.. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati solidali comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati. La possibilità che l’Agenzia delle Entrate accerti successivamente a carico della parte venditrice una plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette, costituisce evento incerto e futuro che, in caso di avveramento, legittima il destinatario di un avviso di accertamento di maggior reddito derivante dalla vendita immobiliare ad avvalersi degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, ma non integra un interesse attuale all’impugnazione dell’accertamento dell’imposta di registro definita dal debitore coobbligato.