Imposta di registro. Individuazione della base imponibile. Irretroattività delle norme della legge di bilancio 205/2017. Conferimento di immobile in società e contestuale accollo del mutuo. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 4589 del 28 febbraio 2018)

L’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla data di sua entrata in vigore (1 gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.
In tema di imposta di registro, nell'ipotesi di collegamento negoziale fra mutuo ipotecario e conferimento alla società dell'immobile su cui grava l'ipoteca (e senza una successiva cessione delle quote societarie), tale per cui la complessiva operazione economica risulti oggettivamente qualificabile come una compravendita, l'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (Imposta di Registro) va interpretato, alla luce dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, nel senso che tale imposta debba essere commisurata alla complessiva operazione economica oggettivamente realizzata dal punto di vista civilistico dal contribuente (ossia appunto una compravendita), non ostandovi che l'imposta di registro sia formalmente un'imposta d'atto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie è quella del perfezionamento di un mutuo ipotecariamente garantito su un immobile. Successivamente lo stesso, gravato dal debito, viene conferito in una società che si accolla la relativa passività. L'atto di conferimento sconta(va) l'imposta di registro sull'imponibile costituito dal valore netto del conferimento (vale a dire detraendo il debito di cui al mutuo) e non in base al valore dell'immobile. Dal 1 di gennaio del corrente anno, il nuovo testo dell'art.20 del dpr 131/1986 non consente più un siffatto "risparmio", recuperando a tassazione la diversa base imponibile costituita dal valore dell'immobile. In ogni caso la decisione chiarisce che la norma novellata possiede una portata irretroattiva.

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