Impossibilità di esercitare la servitù (di passaggio): quiescenza della stessa. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15988 del 25 giugno 2013)

Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c. c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c. c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c. c., dopo il decorso del ventennio di non uso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie concretamente all'attenzione dei Giudici l'esercizio in fatto della servitù non era praticabile, a causa dell'interclusione determinatasi in esito all'espropriazione di una parte del terreno destinato all'esercizio della stessa: donde lo stato di quiescenza prodromico all'estinzione del diritto per non uso ventennale.

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