Immobile vincolato venduto a prezzo superiore rispetto a quello massimo consentito. Responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 501 del 9 gennaio 2026)

Nel caso di immobile venduto o assegnato ad un prezzo superiore al massimo di legge, solo se l’accertamento sul valore dell’immobile e dunque sul prezzo praticato è un accertamento di tipo giuridico, la sua omissione può comportare la responsabilità del notaio rogante; diversamente, se l’accertamento è di tipo tecnico, richiede cioè valutazioni di estimo e di ingegneria, allora non si può trarre la conclusione che il notaio è responsabile per non averlo fatto

Commento

(di Daniele Minussi)
Nello specifico si trattava dell'assegnazione e del successivo trasferimento di un alloggio costruito in regime di edilizia convenzionata regolato dalla Legge n. 865 del 1971. La controversia è nata proprio a causa del mancato rispetto del prezzo massimo di cessione imposto dalla convenzione urbanistica originaria stipulata con il Comune. Ciò premesso, la pronunzia distingue tra l'ipotesi in cui l'accertamento del prezzo massimo di legge sia riconducibile a computi tecnici estimativi e il caso in cui l'accertamento di tale elemento possa valutarsi anche soltanto mediante regole giuridiche. La responsabilità professionale del notaio è limitata a quest'ultima eventualità

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