Immobile urbanisticamente non conforme e responsabilità professionale del tecnico incaricato di redigere la relazione preliminare alla vendita. (Tribunale di Firenze, Sez. III, sent. n. 77 del 10 gennaio 2019)

La diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e attenzione medie. Ne consegue che ove il professionista, nello svolgimento della attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale. Perciò il professionista risponde, oltre che per il dolo, anche per colpa lieve.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso come prima di stipulare qualsiasi atto di trasferimento immobiliare occorra verificare sia la situazione urbanistica del bene, sia la conformità catastale dello stesso. Il difettoso accertamento di tali aspetti può infatti condurre addirittura alla nullità dell'atto con le gravi conseguenze risarcitorie del caso. Di questi aspetti deve ovviamente curarsi la parte venditrice. E qui arriva il bello: in Italia vigono al riguardo le più disparate usanze in relazione ai necessari approfondimenti. Mentre in Toscana il compito viene indispensabilmente affidato alle cure di un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) la predisposizione di una relazione da consegnarsi successivamente al notaio, invece in Lombardia si porta tutto al notaio che è costretto ad arrangiarsi. Va da sè. tuttavia, che il notaio non è tenuto a recarsi in Comune per fare ricerche urbanistiche nè ispezionare i luoghi per svolgere accertamenti catastali. Ciò premesso, nella fattispecie veniva in considerazione l'operato di geometra che aveva predisposto e curato, per conto di una parte, la documentazione necessaria per la stipula del rogito notarile relativo alla compravendita di un immobile che si era successivamente rivelato non conforme dal punto di vista urbanistico. La sua responsabilità professionale, conclamata, va ricondotta all'alveo di quella contrattuale ex art. 1218, senza che potessero essere invocate speciali difficoltà tecniche ex art. 2236 cod.civ...

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