Immobile gravato da ipoteca e pignoramento. Legittimità del rifiuto a stipulare il contratto di vendita. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7612 del 9 marzo 2022)

Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto definitivo se, come accertato nel caso in esame, alla data fissata per la relativa stipulazione, tali formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal promittente venditore, avendo, in tale ipotesi, solo la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482 cod.civ., comma 1 (applicabile al contratto preliminare), di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
In merito all'applicabilità dell'art. 1482 cod.civ. anche al contratto preliminare di vendita immobiliare, si veda Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 24824 del 9 ottobre 2018, che aveva statuito nel senso che il promissario acquirente, ancorchè facoltizzato ad ottenere la liberazione dei pesi gravanti sul bene, ben potesse, in alternativa, agire per la risoluzione del contratto, ricorrendo gli estremi del grave inadempimento.
Se ne era ricavata la legittimità della condotta del promissario acquirente che, ai sensi della norma di cui all'art. 1482, aveva sospeso il pagamento del prezzo, esercitando il diritto di recedere dal contratto. Nel caso in esame ci si è limitati invece a sancire la legittimità della condotta del promissario che si era rifiutato di addivenire alla stipula del definitivo in difetto di eliminazione delle formalità pregiudizievoli. La possibilità di domandare al Giudice un termine onde provvedere in tal senso è una mera facoltà, non un obbligo.

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