Immobile da costruire. La pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. è esperibile solo quando il bene realizzato non sia diverso da quello promesso in vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28293 del 15 ottobre 2021)

La condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento presuppone che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendo quindi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'art. 2932 cod.civ. soltanto in caso di difformità non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è possibile fruire della tutela consistente nell'emissione della pronunzia costitutiva che tenga luogo del consenso traslativo se il bene che ne dovrebbe costituire l'oggetto è radicalmente differente rispetto a quello descritto nella negoziazione preliminare. E' questa la conclusione a cui previene la S.C. con la pronunzia in commento. Ne discende come non sia ostativo all'emanazione di una pronunzia ex art. 2932 cod.,civ. una differenza quantitativa (come ad esempio una superficie dell'immobile già promesso in vendita differente rispetto a quella indicata nel preliminare), al contrario di quanto occorrerebbe nell'ipotesi di un negozio realizzato al posto di un appartamento di civile abitazione.

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