Immobile da costruire. La pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. è esperibile solo quando il bene realizzato non sia diverso da quello promesso in vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28293 del 15 ottobre 2021)
La condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento presuppone che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendo quindi l'esperibilità della tutela reale assicurata dall'art. 2932 cod.civ. soltanto in caso di difformità non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull'entità del bene.