Immobile da costruire, tutela del promissario acquirente e consegna della polizza assicurativa (c.d. "postuma"). (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28859 del 19 ottobre 2021)

In tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005, sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione ai contratti - quale il preliminare - aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del suddetto decreto n. 122.

Commento

(di Daniele Minussi)
la S.C. individua il momento generatore dell'obbligo di fornire la polizza assicurativa c.d. "postuma" (la quale peraltro copre, come è noto, il rischio afferente ai soli "gravi difetti" della costruzione) in riferimento alla conclusione di un contratto preliminare avente ad oggetto un edificio da costruire successivamente all'emanazione del d.lgs. 2005 n.122. Peraltro la consegna della detta polizza è differita al momento della stipulazione del contratto traslativo della proprietà del bene.

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