Immobile acquistato con provvista fornita in parte da un terzo. Donazione indiretta? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10759 del 17 aprile 2019)

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema è invero risalente e ha visto avvicendarsi diverse impostazioni, ma pare non trovare pace: quid juris nel caso dell'acquisto immobiliare operato con denari rivenienti da un terzo? Le ragioni di equità che facevano nel passato propendere nel senso di considerare come oggetto della liberalità il bene immobile e non già la somma di denaro (stante l'allora corrente fenomeno inflattivo) hanno lasciato spazio, una volta "girata" la temperie economica in senso deflattivo, a scenari diversi (vale a dire alla considerazione del denaro come oggetto della donazione). Il tutto si sovrappone alla questione formale: un conto è, infatti, versare nelle mani del venditore in tutto o in parte il prezzo che dovrebbe essere pagato dall'acquirente; altra cosa è fornire all'acquirente la provvista con la quale quest'ultimo provvederà poi a perfezionare l'acquisto. Nel primo caso si tratta di adempimento di terzo ex art. 1180 cod.civ., liberalità indiretta che, come tale, non richiede la forma dell'atto pubblico alla presenza dei testimoni. Nel secondo caso, invece, viene in considerazione una donazione diretta vera e propria, la quale necessita del riferito formalismo, in difetto di che si palesa come irrimediabilmente nulla. Premesse queste notazioni, nel caso di cui alla pronunzia in esame, il denaro ero stato erogato dal padre alla figlia e da costei impiegato nell'acquisto dell'immobile. Ne sarebbe dovuta scaturire una sentenza dichiarativa della nullità di tale donazione diretta. Nulla invece di tutto ciò: la S.C. ha qualificato (evocando la ben nota Cass. SSUU 9282/1992) come "indiretta" la liberalità "realizzata mediante il meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a soddisfare l'obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario".

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