Immissioni di fumi molesti, eccedenti la normale tollerabilità alla stregua della normativa speciale. Risarcibilità del danno non patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23754 del 1 ottobre 2018)

I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.
La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
In materia di danno non patrimoniale da immissioni, l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La canna fumaria del ristorante posto a piano terra, posta in fregio alla facciata dello stabile condominiale, produce immissioni di fumi e di odori? Secondo la S.C. il criterio della eccedenza rispetto alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod.civ. va interpretato alla luce della normativa speciale in materia, posta a protezione degli interessi della collettività (cfr. il d.l. 2008 n. 208 nonché la l. 2009 n.13). Da notarsi le conclusioni in tema di risarcimento del danno non patrimoniale: esso è infatti dovuto anche in difetto di un danno biologico documentato, quando sia stato leso il diritto al normale svolgimento della vita familiare.

Aggiungi un commento