Illegittimità del protesto e obblighi di diligenza della banca. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 2549 del 4 febbraio 2020)

È illegittimo il protesto quando il pagamento della cambiale avviene solo due giorni dopo la scadenza. Spetta alla banca, una volta vista la valuta, attivarsi per evitare segnalazione contro il consumatore. Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala, al di la della messa a fuoco della illegittimità del protesto quando il pagamento abbia fatto seguito nel giro di due giorni alla presentazione della cambiale, per l'individuazione della banca quale soggetto responsabile per il contegno omissivo tenuto successivamente. Infatti sarebbe spettato all'istituto di credito attivarsi competentemente allo scopo di evitare che il protesto fosse levato contro il debitore o, in alternativa, quando ormai non fosse stato più praticabile l'interruzione del relativo procedimento, di fare pronto avviso al mandante al fine di attivare immediatamente la procedura di cancellazione del protesto.

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