Illegittimità costituzionale per difetto di delega per le previsioni di cui all’art. 3, commi VIII e IX del d.lgs. n. 23/2011 in materia di locazioni non registrate: la norma è dichiarata incostituzionale. (Corte Cost., sent. n. 50 del 14 marzo 2014)

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, commi VIII e IX, del d. lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) nella parte in cui suddetti commi prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l’estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura – sotto numerosi profili “rivoluzionaria” sul piano del sistema civilistico vigente – si presenti del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega.

Commento

(di Daniele Minussi)
In base alla legge dichiarata incostituzionale (d.lgs 23/2011, istitutivo della c.d. "cedolare secca") l'inquilino che avesse provveduto a "denunciare" la mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione avrebbe potuto fruire di una disciplina diversa da quella pattuita, vale a dire una durata del rapporto estesa a 4 anni oltre ad analogo rinnovo e ad un canone pari al triplo della rendita catastale.
La norma è stata reputata viziata per difetto di delega la normativa de qua con la conseguenza che i conduttori delle unità immobiliari non potranno fruire dello "sconto" rispetto a canoni di mercato nè di una durata prolungata del rapporto.

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