Illegittimità del protesto di assegno bancario: quale onere della prova incombe sul danneggiato ai fini del risarcimento del danno? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10904 del 5 maggio 2017)

In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto (da parte del notaio), pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è sufficiente la constatazione della semplice illegittimità del protesto al fine di ottenere il risarcimento del danno da parte del notaio.
Risulta infatti necessario dare specificamente conto del pregiudizio concretamente subito (ad esempio la lesione della reputazione professionale, alla propria affidabilità commerciale). Nel caso specifico la società era già stata plurimemente protestata, non potendo dunque il mero fatto della illegittimità del (nuovo) protesto poter fondare di per se la presunzione di un danno risarcibile.

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