Il vincolo di destinazione a parcheggio comporta in capo all’acquirente un mero diritto reale d’uso. (Cass. Civ., Sez. II, n. 15509 del 14 luglio 2011)

Il vincolo di destinazione posto dall'art. 18 della L. n. 765/1967 , e dall'art. 26 della L. n. 47/1985, comporta l'obbligo non già di trasferire la proprietà dell'area destinata a parcheggio insieme alla costruzione, ma quello di non eliminare il vincolo esistente, sicché esso crea in capo all'acquirente dell'appartamento un diritto reale d'uso sull'area e non già un diritto al trasferimento della proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si adegua in maniera assoluta all'orientamento già da tempo espresso dalla Cassazione (cfr. Cass.Civ. Sez.Unite, 3363/89; Cass.Civ. Sez.II, 6533/92).

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