Il verbale di conciliazione recante mero accertamento circa l’intervenuta usucapione non è titolo idoneo alla trascrizione. (Tribunale di Roma, del 06 luglio 2011)

Con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, non è titolo idoneo alla trascrizione il verbale di conciliazione avente a oggetto l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Inaspettato revival di una distinzione dottrinaria che si manifesta come rilevante non soltanto a fini meramente accademici: si tratta della distinzione tra negozi dispositivi e negozi di mero accertamento.
La Corte di merito ha correttamente ritenuto titolo non atto a consentire la trascrizione il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti con il quale le stesse abbiano semplicemente dato atto dell'intervenuta usucapione di un bene immobile. La pronunzia fa leva sul modo di disporre di cui all'art.11 del d.lgs. 28/2010, norma che contempla la trascrivibilità del verbale di conciliazione in tutti i casi in cui dalla conciliazione sia scaturito un accordo qualificabile entro i canoni di cui all'art. 2643 cod.civ. (vale a dire un atto che realizzi un effetto modificativo, estintivo o costitutivo di un diritto reale). Così non è per quegli accordi che avessero una portata meramente ricognitiva, come nell'ipotesi del negozio di accertamento, categoria alla quale ricondurre il verbale in parola.

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