Il tasso di interesse è usurario anche se il superamento della soglia di legge è dovuta alla maggiorazione dovuta agli interessi di mora. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 350 del 9 gennaio 2013)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma II, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, dovendosi ritenere che il riferimento, contenuto nell’art.1, comma I, del d.l. n. 394/2000, agli interessi “a qualunque titolo convenuti” rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l’assunto secondo cui il tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori.