Il retratto successorio non si sottrae all’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione dei coeredi. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3465 del 12 febbraio 2013)

Il retratto successorio di cui all'art. 732 c.c. è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, decorrenti dalla data della vendita della quota ereditaria compiuta in violazione del diritto di prelazione spettante ai coeredi, ancorché permanga lo stato di comunione ereditaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nessun dubbio invero poteva porsi in riferimento all'essere il diritto del retraente soggetto al termine prescrizionale ordinario.
Il problema poteva caso mai porsi in relazione al fatto se, permanendo una situazione di comunione ereditaria, potesse sostenersi che (ciò che è stato escluso) il detto termine rimanesse sospeso.

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