Il promissario acquirente che abbia a stipulare con l'interponente (proprietario effettivo, ma apparentemente non tale) non riveste la qualità di terzo ai fini della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10592 del 25 giugno 2012)

In tema di prova della simulazione, non è terzo, ai fini del regime dettato dall'art. 1417 c.c., il promissario acquirente dell'interponente di una precedente compravendita simulata, il quale intenda far valere, impugnando per simulazione il relativo contratto, che il proprio dante causa, pur non essendo formalmente intestatario del bene compromesso in vendita, aveva realmente acquistato, celandosi dietro l'interposto. Invero, detto promissario, pur non essendo partecipe della simulazione, non può non risentire delle conseguenze che l'interposizione fittizia comporta per il suo dante causa, il quale sostenga di essere il dissimulato acquirente, ponendosi entrambi in una situazione di convergenza sostanziale di interessi, in quanto il primo deriva e ripete in tutto la propria posizione dal secondo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante pronunzia della S.C. circa la nozione di terzo ai fini della prova della simulazione.
Non sarebbe "terzo" colui che, avendo stipulato un contratto preliminare di vendita con il reale proprietario del bene (apparentemente non tale, in quanto soggetto interponente nell'ambito della fattispecie simulatoria) volesse far valere la simulazione che lo pregiudica in riferimento alla posizione del proprio dante causa, apparentemente non intestatario del diritto oggetto di cessione.

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