Il privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 3, cod. civ. non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che esercita l’attività di agente. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 27986 del 16 dicembre 2013)
La disposizione, di cui all'art. 2751 bis, numero 3), c.c., inserito dall'art. 2 della legge n. 426/1975 (Modificazioni al codice civile e alla legge n. 153/1969, in materia di privilegi) - secondo la quale «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo» -, deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 della Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751 bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.