Il prezzo della vendita anticipato dalla Banca a titolo di finanziamento, non appena corrisposto all'alienante, viene da costui versato alla banca a integrale ripianamento del debito. Qualificazione in chiave di donazione. Accertamento sintetico per incremento patrimoniale. (CTR Lazio, Sez. II, sent. n. 1142 del 23 febbraio 2018)

L'accertamento sintetico è illegittimo se la donazione dell'immobile da parte del parente non incrementa il patrimonio del contribuente che gode solo dei redditi di lavoro dipendente. (Nel caso di specie il nonno aveva venduto al nipote un immobile e il prezzo era stato pagato con una somma riveniente da prestito bancario. Subito dopo il pagamento, il nonno aveva restituito alla banca la somma, estinguendo il mutuo del nipote).

Commento

(di Daniele Minussi)
Donazione dell'immobile o donazione di denaro? Solitamente il quesito ha a che fare con il tema della collazione ovvero della imputazione ex se ai fini del calcolo della eventuale lesione della legittima (nell'ambito della riunione fittizia di cui all'art. 556 cod.civ.). Nel caso di specie nulla di tutto ciò, discutendosi soltanto delle conseguenze fiscali della (invero maldestra) operazione. A venire in esame infatti erano i redditi (esigui) dell'incauto acquirente, che in conseguenza del proprio acquisto aveva eccitato le fantasie dell'AE, la quale aveva desunto una capacità reddituale nella specie inesistente. Soltanto la concreta analisi dei flussi era in grado di illuminare la reale portata dell'operazione. Se è vero che essa non può più qualificarsi fiscalmente "pericolosa", sono rimaste sullo sfondo le conseguenze civilistiche. Si possono già infatti immaginare che quei parenti che si sarebbero voluti tenere all'oscuro della reale portata della negoziazione, stiano affilando le lame per la futura eredità del nonno...

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