Il potere di autenticazione della procura alle liti non compete all'incaricato comunale, ma spetta al notaio o ad altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19966 del 30 agosto 2013)

Non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali, è nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall’ufficiale dell'anagrafe del Comune.

Commento

(di Daniele Minussi)
I tempi di crisi acuiscono il bisogno di rinvenire soluzioni alternative meno "costose"... è così che si potrebbe essere tentati di aggirare i costi del notaio, rivolgendosi al segretario comunale e/o all'ufficiale dell'anagrafe deputato all'autenticazione degli atti. Tuttavia i poteri di costui sono limitati dalla legge al rilascio dei certificati ed all'autenticazione degli atti nei quali sia parte il Comune. La procura speciale confezionata dal funzionario comunale è pertanto radicalmente invalida.
Va peraltro rilevato che, ai sensi dell’art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego".

Aggiungi un commento