Il notaio non può chiamare in causa nel giudizio penale l'assicuratore. Il Giudice delle leggi si pronuncia sulla natura giuridica dell'assicurazione per la responsabilità civile del notaio. (Corte Cost., sent. n. 34 del 21 febbraio 2018)

L'assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all'esercizio dell'attività professionale consiste in un'assicurazione che, se per un verso garantisce, come ogni altra, l'assicurato, per altro verso è destinata - negli intenti del legislatore - a tutelare anche l'interesse del terzo danneggiato dall'attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito, in ciò proprio risiedendo la precipua ragione del regime di obbligatorietà. In questo caso il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, comma II, c.p., e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore. Di qui l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi delle caratteristiche dell'assicurazione sulla responsabilità civile che tutti i notai devono contrarre, ne rimarca la differenza rispetto alla r.c. auto. Va premesso che la detta norma prescrive che il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale ad impulso della parte civile. Nel procedimento de quo, instaurato in relazione alle conseguenze della stipulazione di un trust liquidatorio afferente ad una complessa situazione societaria culminata con il fallimento dell'entità economica, era stato coinvolto anche il notaio. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale». La Corte va tuttavia di diverso avviso: non sussistono le ragioni poste alla base della pronunzia additiva che venne assunta nel 1998 in riferimento all'analoga questione in tema di r.c. auto. Nella decisione del 1998 venne anzitutto osservato come gli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 (disposizioni ora trasfuse nell’art. 144 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private») prevedendo, rispettivamente, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e il litisconsorzio necessario fra responsabile del danno e assicuratore nel giudizio promosso contro quest’ultimo, consentissero di collocare la particolare ipotesi di responsabilità civile in discorso fra i casi ai quali si riferisce il secondo comma dell’art. 185 cod. pen.. Per altro verso si notò che la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile dall’art. 1917, ultimo comma, del codice civile e dall’art. 106 del codice di procedura civile – risultava connessa «al diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001). Tali motivazioni non sussistono nel caso di specie

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