Il notaio è tenuto a rappresentare i rischi che presenta la stipula dell'atto, ma non risponde anche delle conseguenze delle conseguenze meramente ipotetiche e non prevedibili. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20297 del 26 luglio 2019)
Il notaio incaricato dalla redazione e autenticazione di un contratto per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti e a sovraintendere alla compilazione dell'atto, occorrendo che egli si interessi dell'attività, preparatoria e successiva, necessaria ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, rientrando tra i suoi doveri anche quello di consiglio ovvero di dissuasione consistente nell'avvertire le parti degli effetti dell'esistenza di una trascrizione o iscrizione pregiudizievole sul bene oggetto di trasferimento. Tuttavia, va ritenuto estraneo all'obbligo di diligenza relativo all'attività esercitata dal notaio quello di fornire informazioni o consigli non basati sullo stato degli atti a disposizione del professionista e sulle circostanze di fatto specificamente esistenti, note o comunque prevedibili, dovendo la diligenza del notaio valutarsi ex ante e non ex post e, dunque, giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche.