Il mutamento della persona dei soci e della ragione sociale non influisce nè sull'esistenza dell'ente sociale, nè sulla sua trasformazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18409 del 27 agosto 2014)

In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d'imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili.
La cessione di un'azienda esercente attività assicurativa può essere provata solo per atto scritto, ai sensi dell'art. 2556 c.c., trattandosi di impresa soggetta a registrazione, a norma dell'art. 2195, n. 4, c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Decisione a dire il vero scontata: le società di persone sono entità dotate di una piena soggettività, come tale assolutamente distinta da quella delle persone che ne costituiscono il substrato sociale. Neppure variando tutti i soci e, conseguentemente, la ragione sociale della società questa viene a cessare, dal momento che, come detto, costituisce centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, dotato di un proprio patrimonio e consistenza soggettiva. A tacer del fatto che sarebbe possibile anche mantenere nella ragione sociale il nome del socio che più non fa parte della compagine.

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