Il matrimonio fra persone dello stesso sesso e contratto all’estero fra un cittadino italiano e uno straniero non è trascrivibile nei registri dello stato civile in Italia. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11696 del 14 maggio 2018)

Deve ritenersi legittimo il rifiuto di trascrivere in Italia il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato in un Paese estero fra un cittadino italiano e un cittadino straniero dovendosi ritenere che il legislatore italiano abbia inteso esercitare pienamente la libertà di scelta del modello di riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive coerentemente con il quadro convenzionale (artt. 8 e 12 Cedu) e con quello derivante dal sistema anche costituzionale dell’Unione europea (art. 9 Carta dei diritti fondamentali Ue) laddove risulta prefigurato un sistema di riconoscimento delle unioni omoaffettive, contratte all’estero, fondato sulla preminenza del modello adottato nel diritto interno delle unioni civili.
Nel caso di matrimonio contratto all'estero da un cittadino italiano con un cittadino straniero dello stesso sesso trova applicazione il dettato di cui all'art. 32 bis della legge n. 218/1995, e, pertanto, l'atto, convertendosi automaticamente in unione civile, non può essere trascritto come matrimonio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili, può essere trascritto nel registro degli atti di matrimonio il vincolo celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso? In senso favorevole ebbe a pronunciarsi il Tribunale di Grosseto (9 aprile 2014), in senso contrario invece le Corti milanesi (cfr. Tribunale di Milano 2 luglio 2014; Appello di Milano, 2286/2015). In ogni caso è stato deciso che il Prefetto non può provvedere a cancellare la trascrizione, ancorchè illegittimamente presa dal Sindaco quale Ufficiale dello stato civile (TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 228/2015). Ciò premesso la S.C. indica la via: conversione del vincolo in unione civile.

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