Il liquidatore è privo di legittimazione una volta che sia stata effettuata la cancellazione della società dal registro delle imprese. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 11100 del 5 maggio 2017)

È improponibile la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l'effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore e la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti ed alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una volta che abbia avuto luogo la cancellazione della società dal registro delle imprese si può dire perfezionata la fattispecie estintiva della stessa. A prescindere dalle sorti degli eventuali rapporti attivi e/o passivi pendenti (tema sul quale la giurisprudenza ha avuto modo di pronunziarsi plurimemente), ciò che viene posto in evidenza è l'impraticabilità della domanda giudiziale che fosse intrapresa dall'(ex) liquidatore della società. Costui, ormai estinto l'ente sociale, non possiede più alcuna legittimazione, sia dal punto di vista della riferita inesistenza del soggetto da rappresentare, sia da quello della estinzione della propria carica, venuta irrevocabilmente meno per effetto della predetta cancellazione della società.

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